Distruggere
il
patrimonio di edilizia rurale è un modo per cancellare una cultura, la
memoria di un paesaggio umanizzato, per rendere impossibili "ritorni" e
nuove piccole attività agricole e turistiche. Lo stato con l'Imu sui
fabbricati non vuole solo fare cassa, vuole distruggere un pezzo
importantissimo della cultura rurale (per non pagare una tassa pesante
si scoperchiano gli edifici). Alla faccia delle convenzioni e delle
leggi che tutelano il paesaggio, i valori materiali e immateriali della
cultura rurale, alla faccia del registro nazionale dei paesaggi rurali.
Tutte parole. E' ora di tornare a
ribellarsi. In questo articolo, oltre a esortare ad agire sui comuni
(per quanto in loro facoltà) spieghiamo anche come ottenere le
esenzioni.
In attesa che la vergognosa tassazione dei fabbricati rurali (come
seconde case o fabbricati urbani produttivi) sia cancellata.
diSanto
Spavetti
(07.06.20) Continua e
accelera la
scomparsa del
patrimonio architettonico rurale per mancata manutenzione per l'
abbandono delle
attivita' agricole montane e l' assoggettamento ad accatastamento e
per Imu. Anche se, per l'Imu sono però molte le possibilità di
esenzione, che bisogna conoscere. I ogni caso i
fabbricati rurali/agricoli non si devono
usare come bancomat dei comuni. E' ridicolo e assurdo che i fabbricati
rurali paghino l’ Imu come le seconde case, come gli immobili
urbani, con i
quali non sono palesemente rapportabili.
Molti immobili sono
abbandonati e
inutilizzabili per altri scopi, per cui l’ imposizione di
tasse patrimoniali Imu e Tasi insensata in assenza
di potenzialità reddituale. Ciò fa si che i
cittadini abbandonino gli
immobili e non eseguano piu alcuna manutenzione conservativa agli
stessi, abbandonando anche la coltivazione dei fondi agricoli,
lasciando crollare i fabbricati rurali agricoli per non pagare più
queste tasse. Queste piccole realtà agricole sono importanti anche,
specie in montagna,
per la manutenzione idrogeologica del territorio e la conservazione
del paesaggio.
La mancata tutela del
patrimonio immobiliare rurale va in direzione opposta alla legge
24/12/2003 n° 378: Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione dell’
architettura rurale (G.u. n 13 del 17/01/2004) che, all’ art.
1. recita: La presente legge ha lo
scopo
di valorizzare le tipologie di
architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati
rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il
XIX sec. che costituiscono testimonianza dell’ economia rurale
tradizionale. Cancellando per sempre, con una fiscalità
insensta, manufatti di pregio
ambientale, storico e architettonico si perde per sempre quello che le
leggi dovrebbero tutelare.
Sarebbe doveroso
esentare dalla
patrimoniale i cittadini almeno per i fabbricati legate a forme di
piccola produzione agricola, non inquadrata come attività principale
professionale (quindi senza codici Ateco e altre formalità). I
contadini di montagna vendono i loro
prodotti allo stesso prezzo sia che si trovino in località dove
l'aliquota Imu è elevata che in altre, dove è tenuta al minimo. Si crea
così una pesante ingiustizia e non si comprende perché, per
evitarla, i fabbricati
rurali non abbiano avuta assegnata una propria categoria catastale,
equa e una base
imponibile omogenea. Si consideri anche che molti
cittadini/contribuenti hanno ereditato immobili da nonni e genitori
coltivatori diretti, immobili utilizzabili solo nell’ambito
dell’attività agricola, privi di qualunque potenzialità residenziale e
turistica e privi di reddito sia all'attualità che in prospettiva,
spesso, oltretutto, non vendibili o affittabili, in
quanto non hanno un valore di mercato, perché in zone periferiche
montane in cui non sono attuabili altri usi rispetto a quello agricolo.
I proprietari di tali
immobili, spesso giovani in cerca di occupazione, senza
lavoro/incapienti, dovrebbero pagare migliaia di euro di Imu,dove
dovrebbero trovare i fondi ? Lo vorrei proprio
sapere. Si tratta di una
tassa patrimoniale... sui poveri.
Per fortuna
alcuni comuni si limitano a chiedere di svolgere lavori socialmente
utili. Ma le attuali norme stabiliscono l’esenzione solo per immobili
con almeno 3.000 mq di terreno, se in comune montano, 10.000 mq negli
altri, case previo domanda di ruralità all' Agenzia delle entrate. Ma
un cittadino che vuole
mantenere le tradizioni locali e famigliari e il territorio,
conservando gli antichi
immobili rurali, deve essere lasciato in pace non gabellato. Sono i
comuni che devono risparmiare, ma spesso e volentieri questi comuni
gabellatori non
fanno economia in aiole fiorite, addobbi natalizi, pavimentazione di
strade e parcheggi in porfido, ecc. Cose velleitarie, non necessarie.
E’ ora di finirla con questo
pressapochismo impositivo iniquo che causa l’abbandono e la riduzione a
ruderi pericolanti, con danno ambientale e al patrimonio storico. Lo
stato è
comunque il primo responsabile di questo disastro paesaggistico. Le
stalle rurali non si
possono classificare C/6 – come le autorimesse - e pagare Imu uguale. I
fienili rurali non si possono classificare C/2 – come i magazzini
urbani - e pagare Imu uguale.
Per salvaguardare i
fabbricati tipici e
il paesaggio si invitano i comuni a deliberare l'equiparazione di
tutti i fabbricati rurali alpini agricoli a quelli strumentali e
a detassare tutti i rurali ancora agricoli (ancorché solo di fatto), in
modo da evitare che
fabbricati storici centenari in pietra/legno, siano abbandonati.
Andrebbe inoltre favorito il riuso,
incentivando piccoli allevamenti e altre attività agricole.
I comuni, in attesa
che lo stato
modifichi le norme, possono però ridurre l'aliquota base di quelli
tassabili con Imu, dello 0,3, portandola allo 0,46, come fatto dai
comuni di Grosio (So) (scarica il PDF con la delibera) e di Edolo (Bs) (scarica il PDF con la delibera). Tale imposta minima, prevista
dallo stato, è opportuno restituirla ai proprietari per opere di
manutenzione e conservazione degli immobili r a salvaguardia del
paesaggio (che con i ruderi non migliora di certo).
Andate quindi nei
vostri
comuni e chiedete di abbassare al minimo l’Imu sui fabbricati rurali.
Per rimediare, in tempi rapidi, alla situazione attuale basterebbe in
ogni caso che si
aggiungesse, per tutti i comuni, una classe
aggiuntiva a quelle esistenti C/2 R e C/6 R, con tariffa d’estimo
equa.
Molti
fabbricati possono essere
accatastati come rurali, strumentali all’attività agricola, nel
caso
posseggano i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9 del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni. Non serve essere imprenditori agricoli per quelli non
abitativi.
Ai fini del
riconoscimento
della ruralità degli immobili, ai soli fini fiscali, i
fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare congiuntamente
le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3, d. l. 557/93 così
come convertito e successivamente modificato ed integrato. In
particolare il
terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non
inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000
metri quadrati; pertanto si ritiene che anche chi non è Iap se la
superficie dei terreni (anche in affitto) è conforme al dl
557/93, può chiedere la ruralità dell' immobile
rural-agricolo con le conseguenti esenzioni/riduzioni Imu.
Il fabbricato
qui sopra è esente perché di altezza inferiore a 1,8 m e di superficie
inferiore a 9 mq. Anche un casotto per gli attrezzi agricoli in
campagna finisce comunque nelle mire del fisco rapace
Per
i fabbricati rural-agricoli
pertanto, in sede di accatastamento all' urbano, chiedete al vostro
tecnico, se ci sono le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 3,
d. l. 557/93 così come convertito e successivamente modificato ed
integrato, di richiedere la sussistenza del requisito di ruralità
per i fabbricati rurali strumentali all' esercizio dell' attivita'
agricola
(art.2, comma 6, decreto del M.e.f. 26/7/2012), anche se non siete
imprenditori agricoli professionali (Iap). Qualora l’ immobile sia
stato accatastato senza richiedere la
ruralità, la sussistenza dei requisiti di ruralità all’ agenzia
delle entrate/territorio, può essere richiesta successivamente
presentando i moduli di richiesta all’agenzia delle entrate. Il requisito
soggettivo in capo al possessore o all’utilizzatore della
costruzione stessa (ad esempio, il possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, l’iscrizione al registro delle imprese o la
prevalenza del volume d’affari derivante da attività agricola
nella formazione del reddito complessivo) vale solo per i fabbricati ad
uso abitativo (per ulteriori chiarimenti scarica il Pdf con utili appunti sulla normativa).
Il contadino italianosenza difesa (03.03.2020)
Le organizzazioni
agricole
in Italia non svolgono un ruolo efficace di tutela politico-sindacale.
Condizionate dal loro incarnare altre funzioni, spesso in conflitto di
interessi con quella che - in teoria - dovrebbe
essere
principale. Erano - la Coldiretti in particolare - organizzazioni
di massa, funzionali al consenso politico; sono diventate centri di
servizi, in ultimo
organizzazioni para-commerciali.
(01.01.12)
La spremi tura fiscale si abbatte anche sull'agricoltura, in
particolare su quella di montagna. Un settore che potrebbe
generare nuova occupazione se sgravato da burocrazia e fisco viene
sottoposto a nuove forme di tassazione. L'agricoltura di montagna
paga in modo particolare a seguito della riduzione del differenziale
delle aliquote contributive e del peso particolare della consistenza
dei fabbricati rispetto alla capacità di produzione di reddito.
(20.10.17) Un'altro colpo
al cuore per l'agricoltura contadina. Un patrimonio cultrurale a
rischio . Ruralpini lancia un appello ai responsabili dell'agricoltura
(ministro e assessori regionali) perché non stiano alla finestra di
fronte alla gravissima situazione determinata dall'applicazione agli ex
fabbricati rurali delle nuove catastali.