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Inforegioni/ Il Veneto n 1 nel km 0

  

 

 

 




 

 

 

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Il Consiglio Regionale Veneto approva la legge sul km 0 leggi tutto

 
(15.01.10) Importanti modifiche apportate alla legge veneta sul km 0 per venire incontro ai rilievi su 'libera circolazione' e 'libertà di impresa'

Nonostante tutto, introducendo il 'federalismo alimentare' (o il 'km 0' che dir si voglia) la legge veneta rappresenta una pietra miliare


Il principio della 'origine regionale' dei prodotti è stato eliminato e sono state 'ammorbidite' alcune previsioni della legge veneta n 7 del 28 luglio 2008 ('Norme per sostenere e orientare il consumo di prodotti di origine regionale') ma è sempre un gran passo avanti
Sarà presto operativa la legge sul km zero della Regione Veneto dopo che il Consiglio Regionale ha approvato le modifiche che recepiscono le osservazioni della Commissione Europea al testo della legge regionale finalizzata ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine veneta. Diversi enti che gestiscono mense avevano di fatto già applicato i principi della legge ed è sorto un circuito di ristoranti a km zero (sono già una trentina). Ora  vi sarà la possibilità di darne applicazione in tutto il Veneto.
Franco Manzato, assessore alle Politiche per l'agricoltura e vice-presidente della Giunta regionale attribuisce un forte significato politico alla conclusione dell'iter del provvedimento legislativo:
 
'La legge veneta non è solo la prima in Italia sui prodotti a km zero ma è un esempio di federalismo applicato: rispetto ad una omogeneità che rischia solo di appiattire tutto, esaltiamo le qualità, le eccellenze e le capacità di ogni singolo territorio per promuoverne uno sviluppo dal basso. Viene insomma dato il via libera alla politica di contrasto ad una mondializzazione che penalizza le nostre aziende, trasformandosi in banalizzazione e omogeneizzazione del gusto e dei sapori a scapito della tipicità e delle imprese che lavorano meglio: una politica che abbiamo sempre perseguito e non solo come amministrazione regionale'.
 
Anche se la valenza del provvedimento è rimasta sostanzialmente intatta non si può non osservare come la Commissione europea abbia imposto di eliminare qualsiasi riferimento all'origine regionale dei prodotti. Essere 'veneti' non poteva, in sè, costituire un elemento di preferenza e di orientamento del consumatore. Tale riferimento che, nelle finalità della legge, corrispondeva anche ad un elemento di 'identificazione culturale' è stato letto dalla UE come una sorta di indebito 'protezionismo' incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci. E' inevitabile osservare come i principi del liberismo economico finiscano per interferire pesantemente con altri principi e diritti altrettanto fondamentali quali quelli delle comunità umane di difendere la propria identità culturale. Per la UE - istituzione nata sulla integrazione dei mercati e rimasta improntata al primato dell'economia  - il cibo è una merce e basta. Montagne di studi e letteratura sui significati simbolici e identitari del cibo in ogni società umana e la stessa constatazione che il cibo e la cucina rappresentano il legame più forte con le culture di origine di migranti e autoctoni non bastano ad incrinare l'Europa dei mercanti.
 
L'origine regionale cacciata dalla porta rientra dalla finestra attraverso la 'sostenibilità ambientale'
 
Vedere negato il principio alla preferenza per gli alimenti originari della propria regione non è simpatico anche se, con il 'km zero', si ottiene lo stesso risultato ...  Va anche detto che se da un lato l'origine regionale legittimava un potenziale aspetto culturale dall'altro lasciava troppo nel vago gli aspetti qualitativi. Dietro il Made in Veneto (a maggior ragione del Made in Italy) quanti prodotti industriali intimamente globalizzati si nascondono?
L'introduzione di un riferimento puntuale al 'prodotto km zero' contenuto nelle modifiche volute da Bruxelles da questo punto di vista rappresenta un aspetto migliorativo. Cosa sono allora questi 'prodotti a km zero'? I prodotti di qualità, quelli che rispettano la stagionalità, i prodotti tradizionali e una nuova categoria di 'prodotti agricoli a comprovata sostenibilità ambientale in termini di ridotto apporto di emissioni di gas serra (GHC)' .
Per quanto riguarda i prodotti 'di qualità' si fa riferimento alla Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 ('Nuove norme per gli interventi in agricoltura'), per i prodotti 'tradizionali' il riferimento è alla normativa nazionale sui 'Prodotti agroalimentari tradizionali' (art. 8 d.l. 30 aprile 1998 n. 173), per la 'stagionalità' (che andrà meglio definita attraverso le circolari applicative) si fa riferimento al principio della 'vendita e consegna nel periodo di produzione tipico delle zone agricole'. E' l'ultima categoria che non può non lasciare perplessi il criterio  'indicato' (imposto?) da Bruxelles. L'impatto di emissione di GHC sarà valutato sulla base delle norme UNI ISO 14064-1 e UNI ISO/TR 14062:2007. La questione delle emissioni e del loro calcolo (spesso molto convenzionale e pericolosamente suscettibile di distorcere la realtà) è oggetto di controversie a non finire e l'introduzione di regole come queste rischia solo di favorire le società di certificazione aggravando i costi della produzione senza garanzie di ritorni in termini di effettivi vantaggi ambientali.
Le modifiche volute dalla UE hanno anche eliminato l'obbligo di approvvigionamento di prodotti 'km zero' da parte della ristorazione collettiva e, per quanto riguarda appalti e forniture, hanno reso facoltativa la previsione del titolo preferenziale per i prodotti 'km zero'. E'stata anche ridotta la percentuale di posteggi nei mercati al dettaglio nelle aree pubbliche da destinare agli imprenditori agricoli per la vendita diretta. L'obbligo di riservare specifici spazi negli scaffali delle strutture di vendita commerciali è stato condizionato ad un periodo di adeguamento (i piccoli esercizi restano comunque esenti).
 
Ora tocca alle altre regioni
 
L'iter della legge veneta può ora consentire alle altre regioni di varare dei progetti di legge che tengano conto delle indicazioni di Bruxelles. Ovviamente si dovrà aspettare la nuova - ormai imminente - legislatura. Va detto che, sull'onda dell'entusiasmo suscitato dalla legge veneta, anche le altre regioni si erano mosse.  Presso il Consiglio regionale della Lombardia (fermo all'esame della Commissione competente) è giacente il PDL su 0345 (' Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale') presentato il 29/10/2008 di iniziativa 'bipartisan' di un folto gruppo di consiglieri di  tutti i gruppi (Monguzzi, Saffioti, Macconi, Colucci, Quadrini, Viotto, Squassina O., Squassina A., Alboni, Fatuzzo, Concordati, Zamponi, Cè, Saponaro, Ferretto). Segno che il tema è sentito e che, soprattutto, si percepisce da parte dei politici l'interesse degli elettori. Il testo lombardo ricalca peraltro in molti punti la legge veneta.
A questo punto ci permettiamo di suggerire alle nuove assemblee regionali che usciranno dalla tornata elettorale di marzo di fare uno sforzo in più. Un aspetto che va meglio definito è quello relativo al carattere industriale piuttosto che artigianale delle produzioni. E' evidente che le imprese alimentari industriali molto facilmente utilizzano materie prime globalizzate. Ciò vale anche per certi prodotti di 'qualità burocratica' come certi salumi IGP. La Bresaola della Valtellina IGP può seriamente essere definita un prodotto 'km zero' quando si sa che è prodotta con carni congelate di zebù sudamericano?
Ecco allora che nel definire il 'km zero' bisogna riconsiderare (magari  rivedendo norme regionali e nazionali) certe attribuzioni di 'prodotto tipico', 'locale' 'tradizionale' 'di qualità'. Questo ci pare l'aspetto cruciale di una politica 'km zero' non di facciata.
Un altro aspetto qualificante, che presuppone un accordo tra regioni, potrebbe riguardare le produzoni di aree 'transregionali' omogenee. Al di là delle diverse normative regionali andrebbero ricompresi  tra i prodotti 'km zero'  quelli 'equipollenti' al di là dei limiti territoriali entro una fascia da definire.
 
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