(21.02.01) Siamo
lontani da una agricoltura 'pulita'. I 'fermer', presi
nel vortice agroindustriale - che comprime i prezzi
dei prodotti - invece che puntare su buone pratiche
sostenibili accentuano a volte l'uso della chimica,
utilizzando anche prodotti in nero
Un disegno di legge al Senato, ispirato da Lega ambiente,
per limitare l'uso dei pesticidi
Lo ha presentato il Sen. Ferrante,
già direttore generale e tutt'ora membro della segreteria
dell'associazione ambientalista . La proposta legislativa
inserisce il principio di precauzione e di valutazione
del rischio e punta a tutelare l'agricoltura bio e alcuni
spazi specifici.
Proponiamo
ai lettori ruralpini che sono particolarmente sensibili
al tema dell'uso dei pesticidi in agricoltura, il testo
del disegno di legge presentato da Francesco Ferrante
e da altri senatori.
E'
una proposta che ha il merito di portare all'attenzione
del dibattito politico i temi del principio di precauzione
e di una diversa valutazione del rischio (oggi troppo
spesso basato su 'valori massimi' stabiliti su indicazioni
convenzionali di tossicità che non riflettono gli effetti
sull'organismo degli adulti (e, soprattutto dei bambini)
di un bombardamento congiunto di molecole di varia provenienza.
Per troppo molecole la pericolosità viene riconoscita
solo dopo molti anni dal loro uso, ovvero dopo che lavoratori
e consumatori hanno fatto da 'cavie'. Troppo molecole
vengono messe al bando e sostituite da altre 'vergini',
ma molto simili.
Il
disegno di legge punta a far valere il principio della
difesa dell'agricoltura biologica che, molto spesso,
non può essere praticata perché chi vorrebbe avviare
la conversione è 'immerso' in aree di agricoltura chimica.
I compromessi accettati dagli enti di certificazione,
per consentire comunque l'avvio di nuove aziende bio
anche quando confinanti con quelle di produttori convenzionali
'spruzzatori', non sono sempre soddisfacienti
(il fine non sempre giustifica i mezzi ...) e a volte
una siepe è solo una ... foglia di fico.
Ben
venga quindi un principio chiaro e univoco di 'fascia
di rispetto' che tuteli le coltivazioni biologiche.
L'agricoltura bio è considerata una risorsa dell'agricoltura
italiana che vanta le più ampie superfici senza chimica
d'Europa. C'è anche un ampio fronte trasversale alle
forze politiche pronto a riconoscere che l'agricoltura
OGM è un suicidio per l'Italia. Ma guardando alla
evoluzione mondiale dei sistemi di produzione e commercio
agricolo mondiali viene da dire che il karakiri l'agricoltura
italiana lo farà anche se non sarà in grado di disintossicarsi
dai pesticidi e di far valere le risorse di una grande
tradizione storica di varietà di sistemi e tecniche
colturali, di agribiodiversità, di produzioni che non
sono indifferenziate materie prime ma prodotti 'pensati'
per la trasfrormazione alimentare di qualità. A
volte si va in direzione opposta (vedi il mais 'gettato'
nei digestori per produrre energie rinnovabili pseudo-pulite
e pseudo-sostenibili grazie a delle incentivazioni drogate).
Ma non ci raccontano che l'evoluzione economica dei
paesi 'emergenti' creerà ampi e remunerativi mercati
per l'eccellenza alimentare?
Il
ddl mira anche a tutelare le 'aree protette'. E' certamente
un elemento di coerenza che può riempire di contenuto
degli 'istituti' che spesso sono espressione di un 'protezionismo'
di sapore un po' burocratico.
Perché
non inserire delle previsioni per la montagna?
Da
parte nostra vorremmo proporre di inserire nella proposta
di legge delle disposizioni che prevedano delle limitazioni
per l'uso dei pesticidi in montagna. Il prodotto di
montagna, ottenuto in condizioni di costi elevati -
e spesso con caratteristiche intrinseche superiori -
non può continuare ad essere 'sporcato' da un uso dei
pesticidi che, spesso, è superiore a quello della pianura.
Perché coltivazioni che si avvalgono di acqua pulita,
cielo luminoso, assenza di fonti di inquinamento locale
industriale, lontananza (ma non sempre purtroppo) di
autostrade e grandi vie di comunicazione, devono essere
compromesse nella loro immagine da pesticidi che lasciano
spesso residui (vedi proprio le indagini di Lega ambiente
sui 'Pesticidi nel piatto') e compromettono la salute
di operatori e residenti?
Un
elemento da valutare come innesco di una più vasta azione
politica e parlamentare (e non solo)
Il
DDL sui pesticidi va visto come un tassello di un'azione
più vasta. Difficilmente i principi in esso contenuti,
specie in punto di principio di precauzione e di
criteri di valutazione del rischio, potranno trovare
applicazione e recepimento nel corpus legislativo se
non si svilupperanno iniziative parallele in ambito
europeo. In Europa gli alleati non mancano considerata
l'estensione delle reti delle regioni OGM free e la
diffusione del movimento a favore di un rafforzamento
dell'agricoltura bio. Sul piano interno la proposta
- per ora sottoscritta solo da senatorii del PD e della
SVP - va considerata come un primo passo finalizzato
ad allargare la discussione e ad aggregare un fronte
che coinvolga anche altre forze politiche e le organizzazionia
agricole (almeno quelle disponibili a sostenere il principio
della necessità di muoversi in direzione di una riduzione
della chimica). E' pertanto auspicabile che altri gruppi
parlamentari, anche della maggioranza, avanzino proposte
in materia al fine della formulazione di proposte sostenute
da uno schieramento trasversale.
DISEGNO DI LEGGE
"Delega al Governo per Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari in Agricoltura"
D'iniziativa dei
Senatori: FERRANTE, BAIO, BUBBICO, DELLA MONICA, DELLA SETA,
DI GIOVAN PAOLO,
MARINO MAURO MARIA, MARITATI, NEROZZI, PINZGER, SANGALLI, SCANU, THALER, VITA
On. Senatori: L’agricoltura fa
oggi ancora ampio ricorso a prodotti fitosanitari per combattere le avversità
che possono minacciare la naturale crescita delle piante coltivate a fini
alimentari e produttivi.
Per affrontare la crisi e le
difficoltà economiche che aggrediscono gli agricoltori, l’unica strada da
percorrere è quella della “qualità”, con la quale l’agricoltura italiana,
puntando sulla straordinaria tipicità dei suoi prodotti può competere anche a
livello internazionale. Appare indubbio che in questa lotta per la “qualità”,
che deve essere adeguatamente sostenuta, particolare attenzione deve essere
messa alla “sostenibilità” e alla riduzione dell’uso della chimica e
conseguentemente di residui chimici che possono entrare nella nostra catena
alimentare.
Il numero di formulati chimici
sul mercato è elevatissimo. Questi includono una grande varietà di sostanze
attive, che differiscono fra di loro per principio attivo, per meccanismo
d’azione, per il diverso assorbimento nell'organismo, per meccanismo di
trasformazione biologica e per le modalità di rilascio nell’ambiente.
Gli effetti sulla salute
dell’uomo e dell’ambiente possono essere diversi, soprattutto se l’impatto è
calcolato sulle esposizioni di medio e lungo periodo. Oltre ai sintomi più
immediati, infatti, derivanti dal contatto diretto e accidentale con queste
sostanze, come mal di testa, vertigini, nausea, irritazione agli occhi, al naso
e alla gola, le esposizioni più lunghe possono provocare disagi cronici e la
letteratura in materia evidenzia anche la possibilità di danni al sistema
nervoso centrale, al sistema endocrino, ormonale. Alcuni pesticidi infatti sono
stati già da tempo classificati come probabili o possibili cancerogeni.
Ne deriva quindi la necessità di
affrontare il tema dell’uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, in base
al principio di precauzione per preservare la salute umana, in particolare
quella dei bambini, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati
equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente, in accordo anche con il quadro
normativo italiano di cui al Decreto Legislativo n° 194 del 17/03/1995 e delle
nuove normative comunitarie: Regolamento Ce N. 1107/2009 e Direttiva 2009/128
di cui si rimanda alla G. U. n° 308 del 24 novembre 2009.
Con questo disegno di legge si
vuole introdurre nella normativa italiana il principio “di precauzione”
nell’uso dei pesticidi in agricoltura, attraverso l’introduzione di modelli e
comportamenti che vanno dalla sperimentazione in laboratorio, ad una
limitazione della coabitazione tra i vari tipi di agricoltura, al divieto di
uso di pesticidi nelle vicinanze di aree sensibili. La qualità del cibo che
arriva sulle nostre tavole in questi anni è al centro dell’attenzione dei
cittadini e di molte associazioni – consumeriste e ambientaliste. Movimento
Difesa del Cittadino e Legambiente hanno redatto numerosi rapporti quali
“Italia a tavola” e “Pesticidi nel Piatto”. In particolare da quest’ultimo
rapporto, curato da Legambiente nel giugno del 2009, si ha la conferma della
presenza di residui di pesticidi nel cibo che arriva sulle tavole dei
consumatori. Secondo il dossier, le analisi svolte dai laboratori pubblici
provinciali e regionali hanno preso in considerazione 8764 campioni, di cui 109
sono risultati irregolari, pari all’1,2% del totale, e su 2410 (il 27,5%) è
stata rilevata la presenza di uno o più residui. Su 3474 campioni di verdure
analizzati lo 0,8% è addirittura irregolare (residui oltre i limiti di legge),
e 565 campioni (il 16,3%) sono regolari ma con residui.
La frutta si conferma la categoria “più inquinata”.
Infatti, su 3507 campioni di frutta, 81 (il 2,3%) era risultato irregolare con
residui al di sopra dei limiti di legge. Invece, i campioni di frutta regolari
con uno o più di un residuo chimico risultano pari al 43,9%. Quindi solo un
frutto su due (il 53,8% per la precisione) che arriva sulle nostre tavole è
privo di residui chimici.
Con il presente disegno di Legge
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, per la prima volta si interviene,
attraverso una delega al Governo specifica e vincolante "al fine di
ridurre, entro il 1 gennaio 2013, la dipendenza dall'utilizzo dei
pesticidi" e, per regolamentare la fase dell'impiego dei prodotti
fitosanitari in agricoltura.
La riduzione del rischio per la
salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso l'adozione dei seguenti
principi per l'impiego sostenibile dei fitofarmaci:
1) applicazione del principio di
precauzione e alla luce dei risultati di indagine epidemiologiche che
dimostrano un legame diretto tra
esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel
caso dei bambini, adottare efficienti modelli di analisi del multiresiduo che
possano: valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell’ambiente
- acqua, suolo, aria, e nei prodotti destinati all’alimentazione umana o
animale – freschi o trasformati - differenti tipi di residui chimici che,
seppur entro i limiti minimi possono comunque essere nocivi per la salute
umana, dell’ambiente e degli animali; misurare, altresì, l’interazione tra le
diverse sostanze chimiche presenti nei campioni alimentari multi residuo.
2) definizione di obiettivi di
riduzione dell’uso di pesticidi e adozione di tecniche di produzione
alternative, quali l’agricoltura biologica, biodinamica e l’agricoltura
integrata.
Sempre entro il 1° gennaio 2013, l'Italia, dovrà,
attraverso l'emanazione di Decreti Legislativi dotarsi delle seguenti misure:
- disincentivare progressivamente
l'uso della fitosanitaria in agricoltura e al contempo introdurre
misure incentivanti pratiche agricole che facciano ricorso ad un uso minore di
fitofarmaci, privilegiando i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori
professionali di fitofarmaci adottino le pratiche o i prodotti che presentano
il minor rischio, comunque tendente a zero;
- introdurre il principio di
precauzione a tutela della salute dell’uomo, con particole attenzione
ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell’ambiente;
- introdurre il concetto di
valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi
fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono
avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli
animali, delle biodiversità e dell'ambiente;
- vietare l’uso di pesticidi in aree
specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree
ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in
cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;
- eliminare il rischio d'inquinamento conseguente
all’uso di pesticidi di falde acquifere e sorgenti di acqua potabile;
- vietare a chiunque
l’utilizzazione di prodotti fitosanitari
se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale
distanza è inferiore a trecento metri;
-
proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori
attraverso adeguate precauzioni, vietando l'uso di prodotti fitosanitari su
piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;
- adottare misure volte a
promuovere programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui
rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana dei pesticidi
e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai
programmi scolastici;
- elaborare un elenco che
individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate,
così come per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle
valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto
persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB).
Disegno di Legge
Delega al Governo per Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari in Agricoltura
Articolo 1
(Finalità)
1. Al
fine di un uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura in modo da raggiungere,
attraverso il principio di precauzione, elevati standard qualitativi per la
salute umana, in particolare per quella dei bambini, e per la tutela
dell'ambiente, in accordo con il quadro normativo italiano vigente di cui al
Decreto Legislativo n° 194 del 17/03/1995 e delle nuove normative comunitarie
(Regolamento Ce N. 1107/2009 e Direttiva 2009/128 di cui si rimanda alla G. U.
n° 308 del 24 novembre 2009), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in modo
da individuare ed intervenire su alcuni obiettivi strategici, quali:
a) attuazione del principio di
precauzione per la salvaguardia della salute umana, in particolare quella dei
bambini, degli animali e dell’ambiente in materia di autorizzazione e
immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
b) l’applicazione obbligatoria, da parte
degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata entro
il 1° gennaio 2013;
c) protezione degli operatori
agricoli e dei consumatori;
d) protezione della popolazione e
dei fruitori delle aree agricole, rurali e pubbliche;
e) salvaguardia delle falde,
sorgenti, ambienti e risorse acquatiche;
f) tutela della biodiversità di
specie ed ecosistemi;
Articolo 2
(Principi e Criteri
Direttivi Generali)
1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 1 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di
adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi
decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione
dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la
definizione delle norme tecniche-scientifiche-sanitarie, individuando altresì
gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi
del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I decreti legislativi di cui
all’articolo 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dell'Agricoltura e delle
Politiche Forestali e della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministro per le Politiche
Comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo
8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli
schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, accompagnati dall'analisi
tecnico-scientifico-sanitario-normativo e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine
della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 7 lettera n), i
predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il
Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 3 ed al presente comma, entro
quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della
delega legislativa.
5. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge,
il Governo può emanare disposizioni finalizzate ad integrare o correggere i
decreti medesimi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere
dai Ministri dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali e della Salute, che individua
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le
ragioni dell'intervento normativo proposto.
6. Dopo l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1,
eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di
modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
7. Nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni
statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali (come
definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), del principio di
sussidiarietà, della legge
15 marzo 1997 n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) adozione di tutte le misure
necessarie per disincentivare progressivamente l'uso della fitosanitaria in
agricoltura e al contempo introdurre misure incentivanti per le pratiche
agricole che facciano ricorso ad un uso minore di fitofarmaci, privilegiando i
metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di fitofarmaci
adottino le pratiche o i prodotti che presentino il minor rischio, comunque
tendente a zero;
b) adozione di tutte le misure
per la valutazione del rischio, sia nel
processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli
effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con
particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e
dell'ambiente;
c) in considerazione
dell’applicazione del principio di precauzione e alla luce dei risultati di
indagine epidemiologiche che dimostrino un legame diretto tra esposizione a fitofarmaci e danni alla salute
umana, in particolare nel caso dei bambini, adozione di efficienti modelli di
analisi del multiresiduo che possano: valutare la tendenza di alcuni
agrofarmaci a rilasciare nell’ambiente - acqua, suolo, aria - e nei prodotti
destinati all’alimentazione umana o animale – freschi o trasformati -
differenti e molteplici tipi di residui chimici che, seppur singolarmente entro
i limiti minimi possono essere, in azione combinata e sinergica, nocivi per la salute umana, dell’ambiente e
degli animali;
d) divieto dell'uso di pesticidi
in aeree specifiche - parchi urbani e periurbani, giardini pubblici, campi
sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco - nonché in
prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette
nazionali e regionali;
e) divieto dell'irrorazione aerea
e comunque per qualsiasi strumentazione atta a irrorare i terreni, manualmente
o meccanicamente, che disperda nell'aria e nel terreno una quantità di
fitofarmaci non sostenibile;
f) adozione di misure che
eliminino il rischio d'inquinamento da parte dei pesticidi dell'ambiente
acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile. Tra queste anche
la creazione di "zone cuscinetto" e la riduzione, fino a raggiungere
l'obiettivo della totale eliminazione dell'applicazione dei pesticidi lungo le
strade e le linee ferroviarie nelle vicinanze di corpi idrici;
g) divieto per chiunque di
utilizzare prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione
biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri;
h) adozione di tutte le
precauzioni utili a proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori,
pertanto è assolutamente vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante in
fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;
i) adozione di tutte le misure
necessarie ad assicurare e certificare la formazione di base sia quella di
aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei loro
consulenti;
l) adozione di tutte le misure volte a promuovere programmi di
informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali
effetti acuti e cronici per la salute umana e l'ambiente che comporta il loro impiego,
e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai
programmi scolastici;
m) elaborazione di un elenco che
individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate.
Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e
quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle
molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Inoltre, qualora si ritenesse
che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici
devono essere stabilite misure più rigorose;
n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
8. Ai fini della predisposizione
dei decreti legislativi sono individuate forme di consultazione delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali
riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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