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Per liberare le Alpi dai pesticidi: Invitiamo singoli e associazioni impegnate nella tutela della salute, delle acque, delle biocenosi dai pesticidi a costruire un coordinamento

'Alpi senza pesticidi'


 

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Un disegno di legge al Senato, ispirato da Lega ambiente, per limitare l'uso dei pesticidi

 

Lo ha presentato il Sen.  Ferrante, già direttore generale e tutt'ora membro della segreteria dell'associazione ambientalista . La proposta legislativa inserisce il principio di precauzione e di valutazione del rischio e punta a tutelare l'agricoltura bio e alcuni spazi specifici.

 

Proponiamo ai lettori ruralpini che sono particolarmente sensibili al tema dell'uso dei pesticidi in agricoltura, il testo del disegno di legge presentato da Francesco Ferrante e da altri senatori.  

E' una proposta che ha il merito di portare all'attenzione del dibattito politico i temi del principio di precauzione e di una diversa valutazione del rischio (oggi troppo spesso basato su 'valori massimi' stabiliti su indicazioni convenzionali di tossicità che non riflettono gli effetti sull'organismo degli adulti (e, soprattutto dei  bambini) di un bombardamento congiunto di molecole di varia provenienza. Per troppo molecole la pericolosità viene riconoscita solo dopo molti anni dal loro uso, ovvero dopo che lavoratori e consumatori hanno fatto da 'cavie'. Troppo molecole vengono messe al bando e sostituite da altre 'vergini', ma molto simili.

Il disegno di legge punta a far valere il principio della difesa dell'agricoltura biologica che, molto spesso, non può essere praticata perché chi vorrebbe avviare la conversione è 'immerso' in aree di agricoltura chimica. I compromessi accettati dagli enti di certificazione, per consentire comunque l'avvio di nuove aziende bio anche quando confinanti con quelle di produttori convenzionali 'spruzzatori',  non sono sempre soddisfacienti (il fine non sempre giustifica i mezzi ...) e a volte una siepe è solo una ... foglia di fico.

Ben venga quindi un principio chiaro e univoco di 'fascia di rispetto' che tuteli le coltivazioni biologiche. L'agricoltura bio è considerata una risorsa dell'agricoltura italiana che vanta le più ampie superfici senza chimica d'Europa. C'è anche un ampio fronte trasversale alle forze politiche pronto a riconoscere che l'agricoltura OGM è un suicidio per l'Italia.  Ma guardando alla evoluzione mondiale dei sistemi di produzione e commercio agricolo mondiali viene da dire che il karakiri l'agricoltura italiana lo farà anche se non sarà in grado di disintossicarsi dai pesticidi e di far valere le risorse di una grande tradizione storica di varietà di sistemi e tecniche colturali, di agribiodiversità, di produzioni che non sono indifferenziate materie prime ma prodotti 'pensati' per la trasfrormazione alimentare di qualità. A volte si va in direzione opposta (vedi il mais 'gettato' nei digestori per produrre energie rinnovabili pseudo-pulite e pseudo-sostenibili grazie a delle incentivazioni drogate). Ma non ci raccontano che l'evoluzione economica dei paesi 'emergenti' creerà ampi e remunerativi mercati per l'eccellenza alimentare?

Il ddl mira anche a tutelare le 'aree protette'. E' certamente un elemento di coerenza che può riempire di contenuto degli 'istituti' che spesso sono espressione di un 'protezionismo' di sapore un po' burocratico.

 

Perché non inserire delle previsioni per la montagna?

 

Da parte nostra vorremmo proporre di inserire nella proposta di legge delle disposizioni che prevedano delle limitazioni per l'uso dei pesticidi in montagna. Il prodotto di montagna, ottenuto in condizioni di costi elevati - e spesso con caratteristiche intrinseche superiori  - non può continuare ad essere 'sporcato' da un uso dei pesticidi che, spesso, è superiore a quello della pianura. Perché coltivazioni che si avvalgono di acqua pulita, cielo luminoso, assenza di fonti di inquinamento locale industriale, lontananza (ma non sempre purtroppo) di autostrade e grandi vie di comunicazione, devono essere compromesse nella loro immagine da pesticidi che lasciano spesso residui (vedi proprio le indagini di Lega ambiente sui 'Pesticidi nel piatto') e compromettono la salute di operatori e residenti?

 

Un elemento da valutare come innesco di una più vasta azione politica e parlamentare (e non solo)

 

Il DDL sui pesticidi va visto come un tassello di un'azione più vasta. Difficilmente i principi in esso contenuti, specie in punto di principio di precauzione e di criteri di valutazione del rischio, potranno trovare applicazione e recepimento nel corpus legislativo se non si svilupperanno iniziative parallele in ambito europeo. In Europa gli alleati non mancano considerata l'estensione delle reti delle regioni OGM free e la diffusione del movimento a favore di un rafforzamento dell'agricoltura bio. Sul piano interno la proposta - per ora sottoscritta solo da senatorii del PD e della SVP - va considerata come un primo passo finalizzato ad allargare la discussione e ad aggregare un fronte che coinvolga anche altre forze politiche e le organizzazionia agricole (almeno quelle disponibili a sostenere il principio della necessità di muoversi in direzione di una riduzione della chimica). E' pertanto auspicabile che altri gruppi parlamentari, anche della maggioranza, avanzino proposte in materia al fine della formulazione di proposte sostenute da uno schieramento trasversale.

 


DISEGNO DI LEGGE

"Delega al Governo per Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Agricoltura"

 

D'iniziativa dei Senatori: FERRANTE, BAIO, BUBBICO, DELLA MONICA, DELLA SETA,

DI GIOVAN PAOLO, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, NEROZZI, PINZGER, SANGALLI, SCANU, THALER, VITA

 

On. Senatori: L’agricoltura fa oggi ancora ampio ricorso a prodotti fitosanitari per combattere le avversità che possono minacciare la naturale crescita delle piante coltivate a fini alimentari e produttivi.

Per affrontare la crisi e le difficoltà economiche che aggrediscono gli agricoltori, l’unica strada da percorrere è quella della “qualità”, con la quale l’agricoltura italiana, puntando sulla straordinaria tipicità dei suoi prodotti può competere anche a livello internazionale. Appare indubbio che in questa lotta per la “qualità”, che deve essere adeguatamente sostenuta, particolare attenzione deve essere messa alla “sostenibilità” e alla riduzione dell’uso della chimica e conseguentemente di residui chimici che possono entrare nella nostra catena alimentare.

Il numero di formulati chimici sul mercato è elevatissimo. Questi includono una grande varietà di sostanze attive, che differiscono fra di loro per principio attivo, per meccanismo d’azione, per il diverso assorbimento nell'organismo, per meccanismo di trasformazione biologica e per le modalità di rilascio nell’ambiente.

Gli effetti sulla salute dell’uomo e dell’ambiente possono essere diversi, soprattutto se l’impatto è calcolato sulle esposizioni di medio e lungo periodo. Oltre ai sintomi più immediati, infatti, derivanti dal contatto diretto e accidentale con queste sostanze, come mal di testa, vertigini, nausea, irritazione agli occhi, al naso e alla gola, le esposizioni più lunghe possono provocare disagi cronici e la letteratura in materia evidenzia anche la possibilità di danni al sistema nervoso centrale, al sistema endocrino, ormonale. Alcuni pesticidi infatti sono stati già da tempo classificati come probabili o possibili cancerogeni. 

Ne deriva quindi la necessità di affrontare il tema dell’uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, in base al principio di precauzione per preservare la salute umana, in particolare quella dei bambini, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente, in accordo anche con il quadro normativo italiano di cui al Decreto Legislativo n° 194 del 17/03/1995 e delle nuove normative comunitarie: Regolamento Ce N. 1107/2009 e Direttiva 2009/128 di cui si rimanda alla G. U. n° 308 del 24 novembre 2009.

Con questo disegno di legge si vuole introdurre nella normativa italiana il principio “di precauzione” nell’uso dei pesticidi in agricoltura, attraverso l’introduzione di modelli e comportamenti che vanno dalla sperimentazione in laboratorio, ad una limitazione della coabitazione tra i vari tipi di agricoltura, al divieto di uso di pesticidi nelle vicinanze di aree sensibili. La qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole in questi anni è al centro dell’attenzione dei cittadini e di molte associazioni – consumeriste e ambientaliste. Movimento Difesa del Cittadino e Legambiente hanno redatto numerosi rapporti quali “Italia a tavola” e “Pesticidi nel Piatto”. In particolare da quest’ultimo rapporto, curato da Legambiente nel giugno del 2009, si ha la conferma della presenza di residui di pesticidi nel cibo che arriva sulle tavole dei consumatori. Secondo il dossier, le analisi svolte dai laboratori pubblici provinciali e regionali hanno preso in considerazione 8764 campioni, di cui 109 sono risultati irregolari, pari all’1,2% del totale, e su 2410 (il 27,5%) è stata rilevata la presenza di uno o più residui. Su 3474 campioni di verdure analizzati lo 0,8% è addirittura irregolare (residui oltre i limiti di legge), e 565 campioni (il 16,3%) sono regolari ma con residui.

La frutta  si conferma la categoria “più inquinata”. Infatti, su 3507 campioni di frutta, 81 (il 2,3%) era risultato irregolare con residui al di sopra dei limiti di legge. Invece, i campioni di frutta regolari con uno o più di un residuo chimico risultano pari al 43,9%. Quindi solo un frutto su due (il 53,8% per la precisione) che arriva sulle nostre tavole è privo di residui chimici.

Con il presente disegno di Legge sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, per la prima volta si interviene, attraverso una delega al Governo specifica e vincolante "al fine di ridurre, entro il 1 gennaio 2013, la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi" e, per regolamentare la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso l'adozione dei seguenti principi per l'impiego sostenibile dei fitofarmaci:

1) applicazione del principio di precauzione e alla luce dei risultati di indagine epidemiologiche che dimostrano un legame diretto tra  esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel caso dei bambini, adottare efficienti modelli di analisi del multiresiduo che possano: valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell’ambiente - acqua, suolo, aria, e nei prodotti destinati all’alimentazione umana o animale – freschi o trasformati - differenti tipi di residui chimici che, seppur entro i limiti minimi possono comunque essere nocivi per la salute umana, dell’ambiente e degli animali; misurare, altresì, l’interazione tra le diverse sostanze chimiche presenti nei campioni alimentari multi residuo.

2) definizione di obiettivi di riduzione dell’uso di pesticidi e adozione di tecniche di produzione alternative, quali l’agricoltura biologica, biodinamica e l’agricoltura integrata.

Sempre entro il 1° gennaio 2013, l'Italia, dovrà, attraverso l'emanazione di Decreti Legislativi dotarsi delle seguenti misure:

- disincentivare progressivamente l'uso della fitosanitaria in agricoltura e al contempo introdurre misure incentivanti pratiche agricole che facciano ricorso ad un uso minore di fitofarmaci, privilegiando i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di fitofarmaci adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio, comunque tendente a zero;

- introdurre il principio di precauzione a tutela della salute dell’uomo, con particole attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell’ambiente;

- introdurre il concetto di valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente;

- vietare l’uso di pesticidi in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;

- eliminare il  rischio d'inquinamento conseguente all’uso di pesticidi di falde acquifere e sorgenti di acqua potabile;

- vietare a chiunque l’utilizzazione di  prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri;

proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori attraverso adeguate precauzioni, vietando l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;

- adottare misure volte a promuovere programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana dei pesticidi e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai programmi scolastici;

- elaborare un elenco che individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate, così come per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB).

 

Disegno di Legge

Delega al Governo per Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Agricoltura

 

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di un uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura in modo da raggiungere, attraverso il principio di precauzione, elevati standard qualitativi per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, e per la tutela dell'ambiente, in accordo con il quadro normativo italiano vigente di cui al Decreto Legislativo n° 194 del 17/03/1995 e delle nuove normative comunitarie (Regolamento Ce N. 1107/2009 e Direttiva 2009/128 di cui si rimanda alla G. U. n° 308 del 24 novembre 2009), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in modo da individuare ed intervenire su alcuni obiettivi strategici, quali:

a) attuazione del principio di precauzione per la salvaguardia della salute umana, in particolare quella dei bambini, degli animali e dell’ambiente in materia di autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

b) l’applicazione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata entro il 1° gennaio 2013;

c) protezione degli operatori agricoli e dei consumatori;

d) protezione della popolazione e dei fruitori delle aree agricole, rurali e pubbliche;

e) salvaguardia delle falde, sorgenti, ambienti e risorse acquatiche;

f) tutela della biodiversità di specie ed ecosistemi;

 

Articolo 2

(Principi e Criteri Direttivi Generali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche-scientifiche-sanitarie, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali e della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministro per le Politiche Comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, accompagnati dall'analisi tecnico-scientifico-sanitario-normativo e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 7 lettera n), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 3 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni finalizzate ad integrare o correggere i decreti medesimi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dai Ministri dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali e della Salute, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

6. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo  1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

7. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali (come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), del principio di sussidiarietà,  della legge 15 marzo 1997 n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) adozione di tutte le misure necessarie per disincentivare progressivamente l'uso della fitosanitaria in agricoltura e al contempo introdurre misure incentivanti per le pratiche agricole che facciano ricorso ad un uso minore di fitofarmaci, privilegiando i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di fitofarmaci adottino le pratiche o i prodotti che presentino il minor rischio, comunque tendente a zero;

b) adozione di tutte le misure per la  valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente;

c) in considerazione dell’applicazione del principio di precauzione e alla luce dei risultati di indagine epidemiologiche che dimostrino un legame diretto tra  esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel caso dei bambini, adozione di efficienti modelli di analisi del multiresiduo che possano: valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell’ambiente - acqua, suolo, aria - e nei prodotti destinati all’alimentazione umana o animale – freschi o trasformati - differenti e molteplici tipi di residui chimici che, seppur singolarmente entro i limiti minimi possono essere, in azione combinata e sinergica,  nocivi per la salute umana, dell’ambiente e degli animali;

d) divieto dell'uso di pesticidi in aeree specifiche - parchi urbani e periurbani, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco - nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;

e) divieto dell'irrorazione aerea e comunque per qualsiasi strumentazione atta a irrorare i terreni, manualmente o meccanicamente, che disperda nell'aria e nel terreno una quantità di fitofarmaci non sostenibile;

f) adozione di misure che eliminino il rischio d'inquinamento da parte dei pesticidi dell'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile. Tra queste anche la creazione di "zone cuscinetto" e la riduzione, fino a raggiungere l'obiettivo della totale eliminazione dell'applicazione dei pesticidi lungo le strade e le linee ferroviarie nelle vicinanze di corpi idrici;

g) divieto per chiunque di utilizzare prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri;

h) adozione di tutte le precauzioni utili a proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, pertanto è assolutamente vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;

i) adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare e certificare la formazione di base sia quella di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei loro consulenti;

l) adozione di tutte le  misure volte a promuovere programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana e l'ambiente che comporta il loro impiego, e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai programmi scolastici;

m) elaborazione di un elenco che individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate. Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Inoltre, qualora si ritenesse che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici devono essere stabilite misure più rigorose;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

8. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

 

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 

 

 

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